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Il Fitness può essere considerato attività commerciale?

Ricordiamo che ogni A.S.D. o S.S.D. per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398 è tenuta ad iscriversi al Registro CONI. Più nello specifico, tale registrazione è concessa solo ed unicamente a quelle entità associative che svolgano una o più attività inserite nell’elenco delle discipline riconosciute.

 

Si rammenta che nel mese di febbraio la Giunta Nazionale del CONI è intervenuta per operare un riordino delle discipline stesse, codificando rigidamente un sistema prima totalmente aperto e nel contempo lasciando fuori attività largamente praticate come lo Yoga ed il Pilates. Il Fitness ha visto restringere in modo importante la propria area di riferimento, venendo inserito nella più generale categoria della Ginnastica, contrassegnato in termini assolutamente poco chiari come “Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness”.

 

Ora, sebbene ciò ha in parte pregiudicato il movimento sportivo legato al Fitness, dall’altro ha comunque garantito la permanenza nel Registro di tutte quelle realtà sportive che annoverassero tale pratica sportiva nell’oggetto sociale dei loro statuti. Dunque, se un’A.S.D. o una S.S.D. è stata iscritta dal CONI, unico certificatore in materia, attestando quindi che l’attività prevista dallo statuto, il Fitness, sia in sé sportiva, non è di sicuro consentito ad uffici quali l’Agenzia delle Entrate valutare come commerciale un’attività che l’ordinamento ha riconosciuto come sportiva dilettantistica.

 

Pertanto, se l’Agenzia nega che l’attività svolta, pur coincidente con le previsioni statutarie per le quali l’ASD ha conseguito il riconoscimento a fini sportivi, non sia di promozione sportiva, interferisce illegittimamente sulla portata e sul contenuto di un concetto che è invece demandato all’ordinamento sportivo (in ossequio al principio di autonomia ed unicità dell’ordinamento sportivo sancito dal Dlgs. n. 242/99, il quale disciplina il riconoscimento a fini sportivi e ribadito altresì dall’art. 7 comma II del D.L. 136/2004 convertito dalla L. 186/2004). La stessa amministrazione finanziaria ancora con la circolare 1/2/92 n. 1 Dir.II.DD. e con la circolare n. 124/E del 12/5/98, aveva precisato che le associazioni devono essere affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva e devono svolgere attività sportiva esclusivamente dilettantistica.

 

Ciò non protegge, ovviamente, lo sport dilettantistico da eventuali infrazioni compiute dalle singole entità in casi quali: la mancata redazione del consuntivo, la distribuzione degli utili tra i membri del direttivo o tra i soci di una società, la più generale violazione della legge 289/2002 o della 398.

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