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Delibera CONI sulle discipline sportive riconosciute, quali sono le conseguenze per le Società?

Il Consiglio Nazionale del CONI con la delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017, ha rivoluzionato il sistema dell’associazionismo sportivo, producendo effetti anche sulle agevolazioni fiscali previste e fino ad oggi godute, dai sodalizi iscritti nel Registro CONI.

 

Le entità che potrebbero apparire maggiormente danneggiate sono le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche. Volendo esaminare le novità per tali forme giuridiche societarie, ovviamente, nessuna conseguenza ci sarà in capo a chi pratica esclusivamente attività sportive rientranti tra quelle indicate nell’elenco. Invece, piuttosto problematica è la situazione relativa a quelle realtà che svolgono solo attività non ricomprese (ad esempio discipline olistiche) o che svolgano sia le une che le altre. Nel primo caso la fattispecie è semplice, in quanto la società sportiva dilettantistica che svolge solo attività non più rientrante tra quelle riconosciute dal Coni, non potrà più avvalersi delle agevolazioni fiscali previste, divenendo, dunque, irrilevante l’eventuale clausola di non lucratività.

 

Invece, con riferimento ad una società sportiva di capitali che pratichi sia attività comprese che non, cominciamo col dire che essa sicuramente perderà la possibilità di usufruire delle agevolazioni ai fini IMU e TASI. In caso di gestioni di impianti sportivi pubblici da parte di società di capitali sportive, l’eventuale contributo posto a carico dell’amministrazione proprietaria sarà soggetto sia ad IVA che ad imposizione diretta.

 

Per le attività non più sportive, si perde la possibilità della defiscalizzazione delle quote associative e, ovviamente, non potranno più riconoscere compensi sportivi agli istruttori per quelle attività oggi escluse.

 

Il problema può essere più complesso. Frequentemente le società di capitali sportive fanno sottoscrivere abbonamenti che consentono di partecipare a tutte le attività svolte, ricomprendendo sia quelle che, alla luce della delibera CONI, rimangono sportive, sia quelle che ad oggi non sono ricomprese.

 

In tal caso, si teme che la commercialità di queste ultime possa attrarre a sé anche quelle attività, che, essendo rimaste sportive, consentirebbero ancora di poter godere delle agevolazioni fiscali. Da tale confusione e lacunosità normativa, deriva che, dopo anni in cui appariva preferibile la costituzione in forma societaria, piuttosto che associativa, in determinati casi potrebbe essere vantaggioso tornare alla forma associazionistica pura.

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