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La destinazione d’uso della sede delle Associazioni di Promozione Sociale

A norma dell’art. 32 comma 4 della Legge 7/12/2000 n. 383, la sede delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), che ricordiamo possono essere anche costituite come ASD, ed i locali nei quali si svolgono le relative attività, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee disposte dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, a prescindere dalla destinazione urbanistica.
A tale applicazione, non osta la norma ex art. 2 c. 2 del DPR 4/4/01 n. 235, ai sensi della quale, nella denuncia di inizio attività (oggi SCIA), che deve essere presentata da associazioni o circoli aderenti ad Enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali che intendano intraprendere attività di somministrazione di alimenti e bevande, il legale rappresentante deve dichiarare che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Infatti, tale disposizione non vale ad imporre il rispetto di una particolare destinazione d’uso, ciò in forza dei seguenti principi:
Gerarchia: la compatibilità delle attività associative con tutte le destinazioni d’uso è statuita con atto avente forza di legge, mentre il DPR in questione costituisce fonte subordinata e secondaria;
Specialità: mentre il DPR 235/01 riguarda tutti i circoli e le associazioni aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali dalle finalità assistenziali, la L. 383/2000 dispone solo per quella limitata categoria di associazioni provviste di requisiti particolarmente restrittivi e siano iscritte in appositi registri.
Apparirebbe, quindi, arbitrario voler limitare un circolo associativo a seconda che esso svolga soltanto attività culturale e ricreativa, ovvero anche quella di somministrazione di alimenti e bevande, giacché quest’ultima risulta complementare rispetto al perseguimento dei fini istituzionali.

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